Art. 10.
(Individuazione dei posti di funzione).

      1. I posti di funzione da conferire ai vice questori e ai vice questori aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da un altro funzionario della carriera di pubblica sicurezza.
      2. In relazione ai sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza.